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Rubiera: limiti antismog al traffico e al riscaldamento fino alla primavera 2027
30 set 2026

Rubiera: limiti antismog al traffico e al riscaldamento fino alla primavera 2027

Le misure riguardano alcune vie del centro, gli impianti a biomassa e le temperature degli edifici, con ulteriori restrizioni in caso di allerta.

A Rubiera, dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 sono vietati, nelle strade individuate dal Comune, i veicoli a benzina, GPL/benzina e metano/benzina Euro 0, 1 e 2, i diesel fino a Euro 4 e i ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Le misure comunicate dal Comune rientrano nel Piano Aria Integrato Regionale PAIR 2030.

L’area comprende via Emilia Est tra piazza XXIV Maggio/piazza Gramsci e via Battisti; via Cavour, via Libertà, via Andreoli, via Garibaldi, via Trieste, via Boiardo, via Trento, via Codro, via De Amicis, via Roma e via Vittorio Emanuele II; il tratto della SS9 denominato via Matteotti, dalla rotatoria con via della Stazione a quella con via Melato. La planimetria è allegata alla pagina comunale.

Il divieto feriale è sospeso il 1° novembre, l’8, il 25 e il 26 dicembre 2026 e il 1° gennaio, il 6 gennaio e il 3 febbraio 2027, festa del patrono San Biagio. Nelle domeniche ecologiche del periodo, dalle 8:30 alle 18:30, il divieto interessa benzina, GPL/benzina e metano/benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 5.

Se il bollettino Arpae del lunedì, mercoledì o venerdì attiva le misure emergenziali per la provincia di Reggio Emilia, dal giorno successivo fino al successivo giorno di controllo incluso, nelle stesse strade il blocco si applica dalle 8 alle 19 ai veicoli a benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 5. L’attivazione è comunicata con il bollettino Liberiamo l’aria, attraverso gli organi d’informazione e con avvisi pubblici.

Sono esclusi dai divieti di circolazione i veicoli elettrici e ibridi con motore elettrico; il car pooling con almeno tre persone su mezzi omologati per quattro o più posti, oppure almeno due su mezzi da due o tre posti; gli autoveicoli per trasporti specifici o uso speciale secondo le definizioni richiamate dalla fonte. Move-In consente la deroga esclusivamente ai limiti feriali strutturali, alle condizioni del servizio e degli allegati regionali A, B e C, e non alle misure emergenziali o delle domeniche ecologiche.

Ulteriori deroghe riguardano soccorso, emergenza, pubblica sicurezza, controlli ambientali e sanitari e pronto intervento sugli impianti; trasporto pubblico e scuolabus; veicoli al servizio di persone con contrassegno disabili; trasporti per terapie indispensabili, visite o trattamenti sanitari programmati, donazioni di sangue nel giorno del prelievo e assistenza domiciliare, con la documentazione richiesta. Sono compresi paramedici e assistenti domiciliari con attestazione della struttura e medici o veterinari in visita domiciliare urgente con contrassegno dell’ordine.

Le esenzioni comprendono inoltre trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti medici; veicoli storici iscritti ad ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo o Storico FMI limitatamente alle manifestazioni organizzate; mezzi diretti alla revisione con prenotazione; operatori dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate; veicoli comunali. Per gli ospiti delle strutture alberghiere nell’area sono ammessi soltanto arrivo e partenza, con prenotazione oppure attestazione vistata o fattura con intestatario e targa da far pervenire alla Polizia Locale entro dieci giorni. Gli autocarri N2 e N3 oltre 3,5 tonnellate possono percorrere il tragitto tra la sede operativa dell’impresa e la viabilità esclusa dai divieti. Restano le deroghe nazionali e comunitarie per servizio postale universale o autorizzato e circolazione di prova. Condizioni e riferimenti completi sono nella fonte comunale.

Dal 1° ottobre al 31 marzo, in tutto il territorio comunale, chi dispone di un riscaldamento alternativo non può usare generatori domestici a biomassa legnosa inferiori a quattro stelle, né focolari aperti o utilizzabili aperti, ferme le esclusioni richiamate dal Comune. Durante le emergenze il requisito sale ad almeno cinque stelle. Per i generatori a pellet sotto 35 kW, tutto l’anno occorre pellet certificato A1 secondo UNI EN ISO 17225-2, conforme anche ai requisiti ambientali richiamati nella fonte, conservando la documentazione.

Nello stesso periodo sono vietate le combustioni all’aperto per intrattenimento, come falò e fuochi d’artificio, esclusi i barbecue. Sono possibili due eventi tradizionali promossi o autorizzati dal Comune soltanto alle condizioni previste, senza misure emergenziali né dichiarazione di grave pericolosità per incendi boschivi.

È vietato anche bruciare residui vegetali, stoppie e paglie, comprese quelle delle superfici a riso, salvo prescrizioni dell’autorità fitosanitaria e nel rispetto delle indicazioni dell’ente di gestione dei siti Natura 2000. Per i soli residui agricoli o forestali sono previste deroghe per il proprietario o detentore di terreni non raggiungibili dalla viabilità ordinaria: piccoli cumuli fino a tre metri steri per ettaro al giorno, per soli due giorni complessivi nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno, secondo le condizioni del PAIR, senza emergenza antismog o grave pericolosità per incendi. L’abbruciamento deve sempre essere comunicato: modalità e condizioni sono nelle pagine regionali su deroghe antismog e comunicazione degli abbruciamenti.

Dal 1° novembre 2026 al 15 aprile 2027 il limite di temperatura è 19 °C per abitazioni, uffici, locali ricreativi, associativi o di culto e attività commerciali, e 17 °C per attività industriali e artigianali. Sono esclusi ospedali, case di cura, scuole e luoghi per attività sportive. L’accensione degli impianti civili, anche a biomassa, è fissata al 1° novembre 2026, con esclusioni per ospedali, case di cura, scuole e altri casi previsti dall’articolo 4, comma 6, del DPR 74/2013.

Durante le emergenze è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici nell’intero territorio, salvo deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio verificato dall’autorità competente; sono escluse le tecniche con interramento immediato, iniezione diretta al suolo e quelle previste dal paragrafo 11.1.3.7 del PAIR. Infine, per tutto l’anno gli esercizi commerciali e gli edifici aperti al pubblico devono tenere chiuse le porte per evitare dispersioni durante riscaldamento e raffrescamento, salvo dispositivi alternativi di isolamento termico.